Art. 35.
(Deroghe agli standard).

      1. Ferme restando le ipotesi in cui la deroga è espressamente prevista dalle leggi di settore, gli standard, le distanze e i livelli di qualità valevoli sul territorio possono essere motivatamente incrementati, ai fini di salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 33.